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La Fondazione
Statuto
Art.
1
Denominazione
E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione
Giuseppe Biancheri”.
Art.
2
Sede
La Sede della Fondazione è in Garibaldi 13,
Ventimiglia.
Art. 3
Scopo
La Fondazione ha per scopo di favorire e curare con
finalità di educazione, istruzione e ricerca scientifica la conservazione,
l’accrescimento, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio
morale di Giuseppe Biancheri e dei suoi antenati, della Zona Intemelia
e di quella Liguria che rappresentò al Parlamento per oltre 50
anni dal 1853 sino alla Sua morte nel 1908, onde esso sia di insegnamento
e di aiuto alle presenti ed alle future generazioni per essere ed operare
meglio.
A tal fine e nell’ambito dello stesso la Fondazione:
a) raccoglie, conserva e valorizza culturalmente e moralmente documenti,
materiale documentario e pubblicazioni riguardanti o attinenti Giuseppe
Biancheri, la sua attività parlamentare di cui alla premessa ed
i suoi discendenti;
b) raccoglie, conserva e valorizza culturalmente e moralmente documenti,
materiale documentario e pubblicazioni di carattere Intemelio e Ligure,
nonché ogni altra documentazione che la Fondazione ritenesse di
acquisire per meglio conseguire il proprio scopo;
c) acquista, conduce, conserva e migliora mobili ed immobili di interesse
culturale e storico o altrimenti utili ai propri fini istituzionali;
d) promuove studi e ricerche anche mediante incontri, convegni, seminari,
conferenze, pubblicazioni, esposizioni ed ogni altra iniziativa conforme
allo scopo;
e) promuove e/o partecipa ad Enti, ad Istituzioni, ad Associazioni aventi
scopi similari o complementari; collabora con gli stessi anche mediante
accordi e convenzioni;
f) accetta e concede sovvenzioni e può assegnare borse di studio,
nonché contributi a studiosi;
g) può compiere quant’altro necessario per il conseguimento
dello scopo.
La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali
residui di gestione devono essere reimpiegati.
Art.
4
Patrimonio ed entrate
Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
1) dal materiale documentario conferito dai Fondatori, come infra specificato,
comprendente:
a) fondi archivistici (archivio);
b) libri, opuscoli e pubblicazioni in genere (biblioteca);
c) negativi e stampe fotografiche (fototeca);
d) mappe, stampe e disegni (fondo iconografico);
e) oggetti di interesse storico, scientifico, etnografico, iconografico
ed altri (museo), nonché dai futuri incrementi dello stesso che
potranno pervenire alla Fondazione anche in deposito, eventualmente con
rimborso delle spese che ne conseguissero; ovvero in comodato ai sensi
dell’art. 1803 e seguenti del Codice Civile.
Il materiale documentario di cui sopra, in quanto
strumento specifico per il perseguimento dello scopo, è inalienabile.
Può essere depositato temporaneamente presso un Archivio di Stato
od altro Ente pubblico istituzionalmente preposto alla tutela e conservazione
degli archivi ai sensi delle leggi vigenti, od affidato a tali enti i
quali se possibile, ne manterranno la collocazione originaria, il tutto
previa approvazione dei due terzi degli amministratori in carica.
2) dai beni, come infra specificato, nonché da tutti gli altri
beni, mobili ed immobili, che ulteriormente le pervenissero dagli amministratori
o da terzi, in qualsivoglia forma, compreso l’acquisto a titolo
oneroso.
Le entrate della Fondazione sono costituite dai redditi dei beni di cui
sopra, da eventuali sussidi di qualsivoglia tipo e dai proventi di iniziative.
Art. 5
Amministratori
Sono Amministratori:
a) i Fondatori Signori:
Maria Corte Enna Galleani di St. Ambroise, Maria
Emanuela Galleani di St. Ambroise, discendenti di Andrea Biancheri (1792-1844);
Erino Viola, consorte di Maria Emanuela Galleani di St. Ambroise.
b) i Signori:
Corte Enna Francesca, Marcello Galleani di St. Ambroise,
Anna Biancheri Vianello Chiodo, Corinna Biancheri, Marco Vianello Chiodo,
Lodovico Sella, Maurizio Sella, Paola Sella, Corrado Becchio-Galoppo,
Lorenzo Becchio-Galoppo, Giovanni Moreno, discendenti di Andrea Biancheri
(1792-1844); Giuseppe Biancheri-Chiappori, Boris Biancheri-Chiappori,
discendenti di Rita Comotto consorte di G. Biancheri, subordinatamente
alla loro accettazione.
c) i discendenti dei predetti, che ne facciano domanda,se
ammessi con la maggioranza dei due terzi del Consiglio degli amministratori.
d) i coniugi, le vedove e i vedovi degli amministratori non passati ad
altre nozze, se ammessi con la maggioranza dei due terzi del Consiglio
degli amministratori.
e) altre persone non comprese fra le sopraddette, per particolari meriti
od in rappresentanza di Enti o Società, purché in numero
non superiore al decimo degli Amministratori in carica e con l’unanimità
dei presenti, che valuteranno caso per caso l’opportunità
e la durata della carica nonché le condizioni e le modalità
di ingresso dell’Amministratore entrante. Per poter conseguire la
carica di Amministratore occorre che i candidati sottoscrivano una domanda
contenente la dichiarazione di conoscere e di condividere i fini della
Fondazione.
L’accettazione della carica di Amministratore
deve essere fatta per atto notarile. Gli Amministratori verranno iscritti
su apposito libro presso la sede della Fondazione.
Sono sempre possibili l’esclusione motivata dell’Amministratore
con delibera del Consiglio degli amministratori presa ai sensi dell’articolo
24 del Codice Civile, con la presenza di non meno dei due terzi degli
amministratori in carica e con l’unanimità dei presenti per
l’esclusione degli amministratori di cui al punto a) e b) e con
la presenza di non meno dei due terzi degli Amministratori in carica ed
a maggioranza semplice dei presenti per l’esclusione degli amministratori
di cui ai punti c), d) ed e).
Sono pure possibili le dimissioni dalla carica di amministratore, purché
date per atto notarile.
La qualifica pura e semplice di amministratore non comporta retribuzione,
fatti salvi eventuali rimborsi spese in forma analitica o forfetaria.
Art.
6
Organi della Fondazione
- il Consiglio degli amministratori;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente ed i Vice-presidenti;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Art.
7
Consiglio degli amministratori
Il Consiglio degli amministratori è composto
dagli Amministratori nominati come previsto dall’articolo 5.
Il Consiglio degli amministratori è presieduto dal Presidente del
Comitato direttivo o, in sua assenza od impedimento, dal Vice-presidente
o dal più anziano di età dei membri del Comitato direttivo
od, in mancanza, dal più anziano di età degli amministratori
presenti.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente oppure di non
meno di tre amministratori oppure dei revisori dei conti almeno una volta
all’anno con avviso contenente l’ordine del giorno, l’ora
ed il luogo di riunione, da inviarsi a tutti gli amministratori al loro
domicilio almeno trenta giorni prima della riunione.
Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui lo Statuto prevede diversamente,
delibera in prima convocazione a maggioranza semplice con la presenza
di almeno un terzo degli Amministratori in carica. E’ possibile
delega scritta, da rilasciarsi ad altro amministratore, con il limite
di due deleghe ciascuno. In seconda convocazione le riunioni del Consiglio
sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti purché non
inferiore a tre, sempre ad eccezione di specifiche maggioranze previste
dallo Statuto. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati osservatori
od aderenti senza il diritto di voto.
Il Consiglio degli amministratori ha la funzione di realizzare lo scopo
della Fondazione e, oltre a quanto previsto altrove dal presente Statuto,
gli spetta:
- l’approvazione della relazione annuale sull’attività
della Fondazione;
- l’approvazione dello stato patrimoniale e del rendiconto economico;
- l’approvazione del programma per l’anno successivo;
- lo stabilire a favore degli amministratori investiti di particolari
cariche, eventuali emolumenti, medaglie di presenza o rimborsi spese anche
forfetarie.
Art.
8
Comitato direttivo
Il Comitato direttivo è composto da tre a
cinque membri nominati dal Consiglio tra gli Amministratori dopo averne
stabilito il numero, che fintanto che sia materialmente possibile non
deve essere inferiore a tre. I membri del Comitato direttivo durano in
carica per un periodo di due anni e sono tutti rieleggibili.
I membri del Comitato direttivo devono essere nominati in relazione alla
loro attitudini e disponibilità ad assumere la responsabilità
della carica.
Il Comitato direttivo viene convocato dal Presidente e da un Vice-presidente
o da due membri almeno due volte all’anno o più in base ad
apposita delibera riguardante la periodicità delle riunioni, con
avviso contenente l’ordine del giorno, l’ora ed il luogo di
riunione, da inviarsi a tutti i membri del Comitato direttivo ed ai Revisori
dei conti almeno dieci giorni prima della riunione.
Delibera a maggioranza semplice ed ogni sua riunione è valida qualunque
sia il numero dei presenti, purché siano almeno tre ed uno di essi
sia il Presidente od un Vice-presidente.
E’ investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e
straordinaria amministrazione e può compiere tutti gli atti che
ritiene opportuni per il conseguimento dei fini della Fondazione, fatto
salvo quanto statutariamente riservato ad altri organi della Fondazione.
Può nominare procuratori speciali e mandatari. Può nominare
segretari, economi e tesorieri.
In particolare può delegare al Presidente, ad altro membro del
Comitato direttivo, o a persona ad esso estranea, l’amministrazione
ordinaria dell’amministrazione.
Il Comitato direttivo insieme al Presidente formula la relazione annuale,
lo stato patrimoniale, il rendiconto economico, il programma per l’anno
successivo e quant’altro debba formare oggetto di esame per la presentazione
al Consiglio degli amministratori.
Art.
9
Presidente e Vice-presidenti
Il Presidente ed uno o più Vice-presidenti,
facenti vece in caso di assenza o impedimento del Presidente, sono nominati
nel proprio ambito dal Comitato direttivo nella sua prima riunione. Durano
in carica tre anni e sono rieleggibili.
Al Presidente ed ai Vice-presidenti spetta la rappresentanza legale della
Fondazione.
Presidente e Vice-presidenti hanno firma libera e disgiunta per le operazioni
di prelievo preso le Banche ed altri Istituti di credito come pure per
il deposito od il prelievo presso chiunque di materiale documentario di
proprietà della Fondazione.
Il Presidente vigila con la diligenza del buon “pater familias”
sull’adempimento dei compiti istituzionali ed è responsabile
di fronte al Comitato direttivo ed al Consiglio degli amministratori della
conservazione del patrimonio della Fondazione, dello svolgimento dei programmi
deliberati, dal buon andamento delle consultazioni, nonché dall’ottemperanza
delle disposizioni del presente Statuto di Legge.
In caso di pericolo il Presidente può disporre il trasferimento
di tutto il materiale documentario o della parte più preziosa di
esso in un luogo sicuro, riferendone al più presto al Comitato
direttivo.
In caso di eccezionale urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti
necessari nell’interesse della Fondazione, salva la ratifica del
Comitato direttivo convocato appena possibile in via straordinaria.
Art.
10
Collegio dei revisori dei conti
I revisori dei conti sono nominati dal Consiglio
degli amministratori in numero di tre scelti fra i professionisti (notai,
avvocati, commercialisti, ecc.) preferibilmente esercenti la professione
in Ventimiglia o nel suo circondario. Durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio
degli amministratori e del Comitato direttivo.
Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di
gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime
il suo avviso sullo stato patrimoniale e sul conto economico mediante
apposita relazione da presentarsi al Consiglio degli amministratori.
Ai revisori dei conti possono essere corrisposte medaglie di presenza.
Art. 11
Gruppo di studio (Comitato scientifico)
Il Gruppo di studio è composto da non
meno di tre persone nominate dal Comitato direttivo fra gli Amministratori
e fra i loro figli o discendenti diretti ed anche fuori dal novero degli
amministratori purché le persone così nominate facciano
dichiarazione scritta di conoscere e condividere i fini della Fondazione.
I componenti del Gruppo di studio verranno nominati in relazione alle
loro capacità, attitudini o meriti particolari al fine di portare
un valido aiuto al Presidente ed al Comitato direttivo per il perseguimento
degli scopi della Fondazione.
Il Comitato direttivo determinerà gli incarichi da affidare ai
componenti del Gruppo di studio.
Art.
12
Scioglimento
Qualora gli amministratori si riducano a meno di
tre e non si possa trovare chi sia disposto ad accettare la carica di
amministratore ai sensi dell’articolo 5 del presente Statuto, gli
Amministratori ancora in carica, ed in caso di loro assenza od incapacità
una persona nominata dal Presidente del Tribunale di Sanremo, devono provvedere
all’amministrazione della Fondazione fino al raggiungimento della
maggiore età di eventuali minori aventi diritto oppure allo scioglimento
della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio della stessa come
segue:
- il materiale documentario di cui al punto 1 dell’art. 4 dello
Statuto, e cioè i fondi archivistici di cui in a); i libri, gli
opuscoli e le pubblicazioni in genere, di cui in b); le negative e le
stampe fotografiche, di cui in c); le mappe, le stampe ed i disegni, di
cui in d); gli oggetti di interesse storico, scientifico, etnografico,
iconografico ed altri, di cui in e); ed in genere tutto il materiale documentario
inerente allo scopo sociale in possesso della Fondazione in quel momento,
sarà devoluto nella sua unità alla Sezione di Archivio di
Stato di Ventimiglia in un tutto unico e con la denominazione originaria.
Ove l’amministrazione archivistica non accettasse tutto o parte
del materiale documentario di cui sopra con tale vincolo, quanto non accettato
sarà devoluto, anche in gruppi separati, alla città di Ventimiglia
o nel suo circondario sempre con la denominazione originaria, in modo
che le testimonianze della famiglia Biancheri, di famiglie locali, nonché
della zona Intemelia e della Liguria siano conservate e valorizzate secondo
i fini della presente Fondazione;
- i beni non costituenti materiale documentario saranno, ove possibile,
mantenuti uniti al medesimo vuoi come fonte di reddito, vuoi come immobili
o arredi per la conservazione dello stesso. Ove ciò non fosse possibile,
detti beni verranno offerti in vendita ai precedenti proprietari o loro
aventi causa al prezzo che verrà determinato da un esperto nominato
dagli amministratori superstiti o dalle persone come sopra nominate dal
Presidente del Tribunale di Sanremo.
L’offerta con l’indicazione del prezzo
sarà validamente effettuata mediante pubblicazione su un giornale
avente diffusione locale. L’accettazione dovrà pervenire
per iscritto alla sede della Fondazione, con l’indicazione dei singoli
beni, entro un mese dall’ultima pubblicazione. I beni non venduti
od il ricavato della vendita saranno devoluti ad Enti con fini analoghi,
ai sensi dell’articolo 28 del Codice Civile.
Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del Codice
Civile.
Art.
13
Regolamenti interni
Il Consiglio degli amministratori approva con la
presenza di almeno due terzi degli amministratori in carica e l’unanimità
dei presenti, i regolamenti interni proposti dal Comitato direttivo riguardanti
i seguenti argomenti:
- l’organizzazione del materiale documentario ed i relativi inventari
e libri di controllo;
- le norme di consultazione e di eventuale uso del materiale documentario
da parte degli studiosi.
I regolamenti interni non potranno in nessun caso
modificare norme di Statuto.
Art.
14
Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto può essere modificato
dal Consiglio con la presenza di almeno tre quarti degli amministratori
in carica ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Nell’avviso
di convocazione saranno indicate nella loro sostanza le modifiche proposte.
Le modificazioni dello Statuto devono essere sottoposte all’approvazione
dell’autorità tutoria ai sensi dell’articolo 16 del
Codice Civile.
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